Regolamentazione del
La normativa sui è regolata dall'articolo 6 della LR 27 del 12 agosto 1998 e dalla deliberazione n.11/6 del 30 marzo 2001, che ha chiarito alcune incertezze normative.
consente di saltuariamente , senza avvalersi però di personale dipendente.
Per è necessaria un'autorizzazione da richiedere al Comune e il pagamento di una tassa di concessione regionale.
Come per le altre , l'avviamento dell'attività va segnalata alla Pubblica Sicurezza, alla quale vanno poi segnalati i nomi degli ospiti.
A norma di legge, esistono alcuni requisiti per l'apertura di un'attività di Bed & Breakfast. Il numero delle camere da letto per l'ospitalità è fissato in tre, per un totale di sei ospiti, con la disponibilità di almeno un bagno completo. Le camere, la cui superficie minima deve essere di 14mq per una doppia e 9mq per una singola, non devono sottostare ad alcuna disposizione per gli arredi, ma vige il divieto di utilizzare nella stanza "fornelli o simili per prepararsi cibi o bevande, e ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette".
I servizi accessori da erogare comprendono: un cambio settimanale della biancheria, oltre che per ogni cambio di ospite; pulizia bisettimanale dei locali e ad ogni cambio di ospite; una prima colazione con cibi preconfezionati (e riscaldati). La delibera della Giunta prevede un menù da colazione continentale: pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, latte, caffè, succo d'arancia.
Dove rivolgersi:
Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare
Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Turismo Artigianato e Commercio
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Soggetti che, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione.
REQUISITI TECNICI:
-ospitare non più di sei persone in un massimo di tre camere.
Le camere devono possedere una superficie minima di:
-14 mq per la camera doppia;
- 9 mq per la camera singola;
- 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale;
- 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello;
-cubatura aggiuntiva minima di 7 mc per alloggiato e fino ad un massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto;
-altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI:
l'abitazione dovrà rispettare le normative vigenti in materia e tutto quanto altro previsto dal regolamento igienico-edilizio comunale per i locali di civile abitazione. In caso di camere prive di bagno annesso dev'essere presente almeno un servizio igienico completo di:
water - bidet - lavabo - vasca o doccia - specchio - presa di corrente.
Documentazione:
Nella domanda da presentare al comune è necessario indicare fra l'altro:
-la categoria catastale, l'ubicazione e le caratteristiche dei locali in cui si vuole svolgere l'attività di B&B
-il numero delle camere e dei servizi igienici disponibili, con la descrizione degli arredi;
-periodo di esercizio dell'attività;
-le tariffe massime e minime che si intende applicare.
Descrizione del procedimento:
L'attività del Bed and Breakfast non può avere carattere continuativo per tutto l'arco dell'anno ma deve svolgersi a carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Per l'avvio dell'attività non occorre che il titolare sia iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio ne che sia munito di libretto sanitario, ma è tenuto a richiedere l'autorizzazione comunale e a pagare la tassa di concessione regionale. La suddetta attività dev'essere svolta fornendo i seguenti servizi accessori:
-pulizia dei locali obbligatoriamente ad ogni cambio di cliente e comunque due volte la settimana. Sarebbe comunque opportuno un intervento quotidiano.
-cambio della biancheria una volta la settimana oltre che ad ogni cambio cliente;
-prima colazione continentale con cibi preconfezionati (e al massimo riscaldati), senza possibilità di manipolare gli stessi, costituita da:
pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, caffelatte, succo d'arancia.
Nelle camere non è consentito l'uso di fornelli o simili per prepararsi cibi o bevande e di ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette.
Il comune ha 45 giorni di tempo per valutare la richiesta ed eventualmente approvarla. Dalla data di approvazione il sindaco entro 30 giorni dovrà rilasciare l'autorizzazione e segnalare il nuovo bed and breakfast all'Ente Provinciale per il turismo, che lo inserirà nei propri elenchi e successivamente in un elenco riepilogativo regionale sardo.
Infine occorre comunicare anche all'autorità di Pubblica Sicurezza di aver avviato un Bed and Breakfast CAGLIARI (art. 108 T.U.L.P.S.); una volta in attività, anche il responsabile della gestione di un bed and breakfast deve segnalare all'autorità di Pubblica Sicurezza i nomi degli ospiti, così come avviene per gli alberghi e le altre strutture ricettive elencate all'art. 6 della legge 217/1983.
Normativa di Riferimento:
Legge Regionale N. 27 del 12 agosto 1998, art. 6. - Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione.
Delibera della Giunta Regionale n. 11/6 del 30 marzo 2001 - L.R. 27 del 12.08.1998, art. 6. Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Atto di indirizzo ai Comuni
Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21.
La presente disciplina le strutture ricettive , in materia di aziende ricettive ed in particolare:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) esercizi di affittacamere;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence;
g) alberghi diffusi nei centri storici
Strutture ricettive extra alberghiere
Case per ferie
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti di cui al comma 1; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende che consentao di perseguire le finalità
Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità.
La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.
case per ferie sardegna
La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l’altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l’accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi "comuni".
L’esercizio dell’attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune. L’autorizzazione deve indicare:
i soggetti che possono utilizzare le strutture;
il regolamento interno per l’uso della struttura;
il periodo di apertura e di chiusura.
L’autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.
Ostelli per la gioventù
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l’ente proprietario.
Esercizi di affittacamere
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.
L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di "locanda".
Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.
Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all’articolo 3.
Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 3.
La legge regionale 22 aprile 1987, concernente Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive
Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione
Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e fine dell'attività.
Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
Le strutture sono inserite in specifico elenco del quale l'Ente Provinciale per il Turismo o l'Ente che ne assumerà le funzioni cura la diffusione.
Case e appartamenti per vacanze
Sono case e appartamenti per le vacanze le unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
Gli esercizi di affittacamere cagliari e le case e gli appartamenti per vacanze sardegna sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui all'allegato B.
Le case per ferie sardegna e gli ostelli per la gioventù sardegna sono classificati di III categoria secondo la predetta tabella.
L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
I residence in sardegna sono classificati in tre diverse categorie contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato C.
L'attribuzione della categoria di classificazione avviene mediante l'accertamento della rispondenza sia della struttura ricettiva sarda alle caratteristiche strutturali prescritte sia della tipologia di servizi che il richiedente si impegna a fornire alla clientela.
Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.